Normativa Radon

Normativa Radon
per le abitazioni private

Per le abitazioni private, in Italia non esiste ancora una normativa radon che stabilisca una soglia limite alla concentrazione di radon indoor.

Per molti anni si è fatto riferimento alla Raccomandazione Euratom 143/90 “Sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon in ambienti chiusi” della Commissione Europea, dove sono consigliati dei livelli soglia per le abitazioni esistenti (400 Bq/m3) e per quelle di nuova costruzione (200 Bq/m3). I livelli vanno intesi come valori medi annui di concentrazione di radon.

Dopo numerosi studi epidemiologici effettuati negli ultimi 20 anni e la conseguente rivalutazione del rischio di tumore polmonare associato all’esposizione al radon nelle abitazioni, nel 2009 l’Oms ha pubblicato il rapporto “WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective“, nel quale si raccomanda che i Paesi adottino possibilmente un livello di riferimento di 100 Bq/m3 o comunque non superiore a 300 Bq/m3.

Il 17 Gennaio 2014 è stata pubblicata la nuova Direttiva della Comunità Europea “Direttiva 2013/59/Euratom” dove si indica il livello di riferimento, oltre il quale si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento. Tale livello è fissato a 300 Bq/m3 (sempre come media annua) per tutti gli ambienti chiusi, incluse le abitazioni.

Questa Direttiva dovrà essere recepita dalla normativa radon nazionale.

  • Direttiva 2013/51/Euratom su acque potabili

    Direttiva 2013/51/Euratom “che stabilisce requisiti per la tutrela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano”, con la quale si stabiliscono i valori di parametro, la frequenza e i metodi per il controllo delle sostanze radioattive, per il rispetto delle concentrazioni massime ammissibili ai punti di utilizzo delle acque potabili.

  • Gazzetta Ufficiale UE 17 gennaio 2014

    Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (…)”, con particolari riferimenti al gas radon negli artt. 54, 74 e 103 nei quali si estende l’obbligo delle misure alle abitazioni e si fissano nuovi livelli di concentrazione da rispettare.

  • Raccomandazione UE_esposizione radon acqua potabile

    Raccomandazione della Commissione del 20 Dicembre 2001 sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon nell’acqua potabile, che “concerne la qualità radiologica delle forniture di acqua potabile per quanto riguarda il radon e i prodotti di decadimento del radon di lunga vita”.

  • Dpr n.243/1993 sui materiali da costruzione

    “Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione” con particolare riferimento al punto 3) All. A dove si tratta di “Igiene, salute e ambiente”.

  • D.Lgs. n. 230/1995 e s.m.i.

    “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e successive modifiche”, con indicazione del campo di applicazione e gli obblighi per i datori di lavoro.

  • Linee guida sulla tutela della salute

    Conferenza Stato Regioni, Seduta del 27 Settembre 2001, “Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Provincia Autonome sul documento di: Linee Guida per la tute la e la promozione della salute negli ambienti confinati”, dove numerosi sono i riferimenti al rischio radon e alla redazione del Piano Nazionale Radon

  • Piano Nazionale Radon – Testo completo

    Ministero della Salute, “Piano Nazionale Radon”, con una disanima generale delle problematiche legate al Radon in Italia, compresi metodi di misura e azioni per la mitigazione del rischio.

  • Linee Guida Radon Coordinamento delle Regioni

    Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, “Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei”, con definizione dei luoghi di lavoro oggetto di obbligo di verifica e delle tecniche di misura del gas radon con dosimetri passivi.

  • APAT Radon - Linee Guida misure in abitazioni

    APAT, “Linee guida per le misure di radon in ambienti residenziali”, con indicazioni operative per la misura del gas radon nelle abitazioni esistenti, da ristrutturare e da costruire, con determinazione dei livelli di concentrazione da rispettare per le abitazioni e le tecniche di misura attive e passive e monitoraggio degli ambienti dopo le eventuali bonifiche.

  • APAT Radon - Linee Guida misure in abitazioni

    APAT, “Linee guida per le misure di radon in ambienti residenziali”, con indicazioni operative per la misura del gas radon nelle abitazioni esistenti, da ristrutturare e da costruire, con determinazione dei livelli di concentrazione da rispettare per le abitazioni e le tecniche di misura attive e passive e monitoraggio degli ambienti dopo le eventuali bonifiche.

  • ISS - Raccomandazione rischio radon nei nuovi edifici

    ISS Istituto Superiore di Sanità, Raccomandazione del Sottocomitato Scientifico del progetto CCM “Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia”, mediante l’introduzione di sistemi di prevenzione dell’ingresso del radon in tutti gli edifici di nuova costruzione.

  • Decreto Regione Lombardia n. 12678 Linee Guida

    Regione Lombardia, “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, con dati sull’incidenza del gas radon sulla salute, sui livelli di concentrazione da considerare, le tecniche di misura attive e passive e le tempistiche, le tecniche di prevenzione e di mitigazione, con esempi di risanamenti eseguiti.

  • Nota Regione Lombardia prot. 37800

    Nota della Regione Lombardia relativa alla “prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Integrazione dei Regolamenti Comunali Edilizi”, con l’invito di inserire negli stessi regolamenti norme tecniche specifiche per la prevenzione dell’esposizione al gas radon negli ambienti confinati.

Normativa Radon
per gli ambienti lavorativi

La legge che regola le concentrazioni di radon indoor negli ambienti lavorativi è il Decreto Legislativo n° 101 del 31 luglio 2020, che ha recepito la Direttiva Europea 2013/59 EURATOM e ha riordinato in un testo unico il dettato normativo di radioprotezione. All’inizio del 2023 il D.lgs 31 Luglio 2022, n. 203 ha apportato alcune correzioni alla norma originale.

Tra le principali novità del nuovo testo normativo in materia di rischio Radon (Capo IV) si segnalano la definizione di nuovi livelli di riferimento per la concentrazione Radon, l’indicazione della necessità per il nostro Paese di dotarsi di un Piano Nazionale di azione per il Radon e una migliore definizione degli obblighi di monitoraggio e delle modalità tecniche di esecuzione dello stesso, come indicato nell’Allegato II. I livelli di riferimento per la misura della concentrazione Radon sono fissati in termini di concentrazione media annua di Radon in aria e sono pari a:

  • 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro
  • 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti
  • 200 Bq/m3 per abitazioni nuove, realizzate a partire da dicembre 2024
  • D.Lgs. n. 241/2000

    “Attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”

Le attività lavorative regolate dalla normativa radon si riferiscono a:

  1. luoghi di lavoro interrati: attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron, o a radiazioni gamma o ad ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
  2. luoghi di lavoro in zone a rischio radon: attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron;
  3. attività lavorative implicanti l’uso o lo stoccaggio di materiali abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione dei lavoratori e, eventualmente, di persone del pubblico;
  4. attività lavorative che comportano la produzione di residui abitualmente non considerati radioattivi, ma che contengono radionuclidi naturali e provocano un aumento significativo dell’esposizione di persone del pubblico e, eventualmente, dei lavoratori;
  5. attività lavorative in stabilimenti termali o attività estrattive non disciplinate dal capo IV;

Nel decreto che regola la normativa radon è imposta l’obbligatorietà delle misurazioni di radon indoor nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività suddette, entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività: le misurazioni si intendono come concentrazioni di attività di radon medie in un anno.

I valori rilevati di gas radon con tali misurazioni non devono superare il livello di 300 Bq/m3.

Nel caso in cui i valori non superino il livello di azione, ma siano superiori all’80% di suddetto livello (quindi 400 Bq/m3), il datore di lavoro assicura nuove misurazioni nel corso dell’anno successivo. Nel caso di superamento del livello di azione, la normativa radon attuale obbliga l’esercente a porre in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello, e procede a nuove misurazioni al fine di verificare l’efficacia di tali azioni. Queste operazioni devono essere completate entro tre anni a partire dal rilascio della relazione tecnica redatta da un organismo riconosciuto.

Secondo la normativa radon per ambienti lavorativi, il datore di lavoro non è tenuto alle azioni di rimedio se dimostra, avvalendosi di un esperto, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata nell’allegato I-bis (3 mSv/anno); questa disposizione non si applica per gli esercenti di asili nido, scuola materna e scuola dell’obbligo, per i quali rimane il limite di 500 Bq/m3 (art. 10-quinquies, comma 5).

Linee guida :
Normativa Radon per le attività lavorative

In questo caso, la normativa radon si applica in luoghi di lavoro in zone a rischio radon: attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron.

Nel decreto è imposta l’obbligatorietà delle misurazioni di radon indoor nei luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività suddette, entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività: le misurazioni si intendono come concentrazioni di attività di radon medie in un anno.

I valori rilevati con tali misurazioni non devono superare il livello di azione fissato nell’allegato I-bis, ovvero 500 Bq/m3.

Nel caso in cui i valori non superino il livello di azione, ma siano superiori all’80% di suddetto livello (quindi 400 Bq/m3), il datore di lavoro assicura nuove misurazioni nel corso dell’anno successivo. Nel caso di superamento del livello di azione, l’esercente pone in essere azioni di rimedio idonee a ridurre le concentrazioni di gas radon misurate al di sotto del predetto livello, e procede a nuove misurazioni al fine di verificare l’efficacia di tali azioni. Queste operazioni devono essere completate entro tre anni a partire dal rilascio della relazione tecnica redatta da un organismo riconosciuto.

Secondo la normativa radon, il datore di lavoro non è tenuto alle azioni di rimedio se dimostra, avvalendosi di un esperto, che nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella indicata nell’allegato I-bis (3 mSv/anno); questa disposizione non si applica per gli esercenti di asili nido, scuola materna e scuola dell’obbligo, per i quali rimane il limite di 500 Bq/m3 (art. 10-quinquies, comma 5).

  • Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 28/2016

    D.Lgs. di “Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano”, approvato il 15 febbraio 2016.
    Tale decreto regola il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, incluso il controllo della concentrazione di radon.

  • Regione Puglia - Legge Regionale 30 del 3/11/2016

    La Regione Puglia stabilisce le attività di rilevazione delle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali